Natura di un trust discrezionale irrevocabile e i limiti all’applicazione delle norme a protezione dei legittimari del disponente

Tesi
La sentenza del Tribunale federale svizzero del 16 dicembre 2024 offre lo spunto per riprendere quanto statuito anche dalla nostra Cassazione nel 2023 e trattare il tema della tutela dei diritti dei legittimari del disponente con particolare riferimento ai trust discrezionali irrevocabili.
La concreta realizzazione della tutela apprestata dall’ordinamento interno (e non) non può prescindere da un’analisi approfondita del regolamento del trust, con particolare riferimento al disponente, ai poteri dallo stesso ritenuti, fino alla posizione dei beneficiari, unitamente alla valorizzazione concreta dell’operazione nel suo complesso come espressione della finalità perseguita con il trust.

§ 1. Premessa

Il rapporto tra trust e disciplina della successione necessaria è stato tradizionalmente affrontato muovendo dal presupposto che il conferimento di beni in trust costituisca, in ogni caso, un atto idoneo a incidere sui diritti dei legittimari.

Tale impostazione, tuttavia, appare meritevole di una revisione critica quando venga applicata al trust discrezionale irrevocabile, la cui struttura presenta caratteristiche difficilmente riconducibili alle categorie tradizionali della liberalità.

In tali ipotesi, il problema non è tanto stabilire se la tutela dei legittimari debba operare o come, quanto verificare nella pratica i risultati che dalla sua applicazione possono derivare.

§ 2. L’assenza di una liberalità attuale

Le norme a tutela dei legittimari presuppongono, quale elemento essenziale, l’esistenza di un’attribuzione patrimoniale idonea a determinare un depauperamento del disponente e un correlativo arricchimento di un terzo.

Nel trust discrezionale, tale schema non si realizza in modo immediato.

Il conferimento dei beni al trustee non comporta un arricchimento attuale dei beneficiari, i quali non acquisiscono diritti immediatamente esercitabili. L’attribuzione è rimessa a scelte future, incerte e discrezionali, che possono anche non realizzarsi.

Inoltre, nelle ipotesi in cui il disponente mantenga la qualità di beneficiario durante la vita, il trasferimento iniziale non determina neppure un depauperamento sostanziale, essendo egli ancora destinatario dell’utilità economica dei beni.

Ne consegue che l’applicazione delle norme sulla legittima incontra una difficoltà strutturale, derivante dalla mancanza di una liberalità attuale.

§ 3. Il contributo della giurisprudenza svizzera

La giurisprudenza svizzera offre uno spunto di riflessione sul tema.1

La vicenda prende le mosse nel 2013 dal decesso di GA, che lasciava quali successibili tre figli viventi e tre nipoti, subentrati per rappresentazione nella posizione della figlia premorta. Gli eredi, all’esito di un procedimento di mediazione nel novembre 2014, trovarono un accordo sulla suddivisione del patrimonio relitto del defunto. Nel 2017 emergeva che il defunto era anche il disponente di un trust del Liechtenstein istituito nel 2005, il cui regolamento individuava come beneficiario del reddito e del capitale in primis il disponente stesso per la durata della sua vita e, successivamente alla sua morte, due dei suoi tre figli viventi in quote uguali tra loro. Come effetto della scoperta del trust, i due figli beneficiari presentano una dichiarazione di successione integrativa per ricomprendere nell’attivo ereditario anche i beni inclusi nel fondo in trust e, conseguentemente, l’ufficio successioni procede ad integrare l’inventario dei beni del defunto redatto nel 2013.

L’emersione del trust porta i nipoti ad instaurare un nuovo procedimento di mediazione per la suddivisione del fondo in trust tra tutti gli eredi legittimi; all’esito negativo della mediazione, viene dagli stessi avviato un procedimento giudiziario per sentir dichiarare che i beni inclusi nel fondo in trust appartengano al patrimonio del defunto e che quindi, come patrimonio ereditario, anche a loro nipoti deve esser assegnata una quota dello stesso. In subordine, chiedevano di sottoporre a collazione ereditaria (in tedesco Ausgleichung) i conferimenti effettuati dal defunto nel fondo in trust, quali liberalità in favore dei due beneficiari.

Con sentenza rilasciata nel dicembre 2021 il Tribunale di prima istanza rigettava entrambe le domande dei nipoti. Nel 2022 i nipoti impugnavano la decisione di primo grado avanti la Corte d’appello che, in riforma parziale della decisione del Tribunale, dichiarava l’inclusione del fondo in trust nel patrimonio relitto del disponente e rimetteva alle parti il raggiungimento di un accordo per la divisione ereditaria. Nel febbraio 2024 i figli beneficiari presentano ricorso al Tribunale federale che annulla la sentenza della Corte d’appello e rigetta definitivamente le domande dei nipoti.2

Le motivazioni poste dai giudici federali alla base della loro decisione muovono da una analisi delle caratteristiche della posizione del disponente beneficiario e delle regole inserite nel regolamento del trust.

È doveroso riportare la precisazione fatta del Tribunale federale nella motivazione della sua decisione: benché il caso di specie non riguardi un trust ai sensi della convenzione de L’Aja, ma l’istituto del Liechtenstein del Treuunternehmen, le analogie che legano i due istituti portano la Corte ad applicare i principi sviluppati per il trust.

Ai fini di questa disamina è sufficiente riportare che il termine Treuunternehmen può essere tradotto letteralmente come “impresa fiduciaria”: esso combina la radice tedesca treu, che richiama l’idea di fedeltà, lealtà e affidamento fiduciario, con Unternehmen, ossia impresa o ente organizzato. La medesima radice si rinviene in Treuhänder, il fiduciario incaricato della gestione, e in Treusatzung, lo statuto fiduciario che disciplina l’ente. Nel diritto del Liechtenstein, il Treuunternehmen, spesso indicato nella prassi come Trust reg., costituisce dunque un ente fiduciario organizzato, dotato di patrimonio proprio e gestito da uno o più fiduciari secondo le regole dell’atto istitutivo.

§ 4. Le riflessioni del Tribunale federale

La prima questione che il Tribunale federale si trova ad affrontare riguarda l’appartenenza o meno dei beni inclusi nel Trust Reg. all’asse ereditario del de cuius, quale disponente.

Rilevano i giudici federali che nelle clausole dell’atto istitutivo del Trust Reg. il disponente aveva irrevocabilmente rinunciato a tutti i diritti sui beni conferiti nel fondo. La questione decisiva era, dunque, stabilire se tale rinuncia fosse effettiva e incompatibile con la permanenza dei beni nel patrimonio del disponente, nonostante la sua posizione beneficiaria vitalizia.

Va detto che, per la Corte d’appello cantonale, la coincidenza della figura del disponente (poi defunto) con la posizione di beneficiario principale aveva come corollario la permanenza dei beni inclusi nel fondo in trust sotto la sua sfera di influenza e, quindi, nel suo patrimonio anche ereditario assumeva rilievo decisivo. La Corte d’appello aveva ritenuto che la società fiduciaria incaricata della gestione del Trust Reg. avesse acquistato un potere di amministrazione e disposizione sui beni, ma non la proprietà degli stessi; da tale premessa aveva fatto discendere che la proprietà fosse rimasta in capo al disponente e che, pertanto, i beni dovessero essere ricompresi nel suo patrimonio ereditario. In questa prospettiva, la separazione patrimoniale derivante dall’irrevocabilità formale del conferimento veniva superata valorizzando la perdurante centralità del disponente nel programma fiduciario.

La Corte federale adita dai figli beneficiari ribalta la decisione assunta in appello. Nella motivazione si legge che il disponente con il trasferimento in vita di beni a un Treuunternehmen dotato di personalità giuridica e capacità patrimoniale, unitamente alla rinuncia irrevocabile a ogni diritto sul patrimonio fiduciario, si è effettivamente spogliato di tali beni già durante la sua vita. Tali beni sono usciti dal suo patrimonio e, pertanto, non fanno parte della sua successione.

Il trasferimento in vita di beni da parte del disponente ad un Trust Reg. qualificato come irrevocabile prevale sulla contemporanea posizione di beneficiario vitalizio che il disponente stesso assume. La rinuncia irrevocabile a tutti i beni inclusi nel Trust Reg., che il disponente opera con il loro conferimento all’interno del patrimonio destinato, viene analizzata e suffragata anche alla luce delle clausole inserite nel regolamento e dalla mancanza di elementi di fatto da cui si possa desumere che il testatore fosse in grado di disporre liberamente dei beni del Trust Reg. durante la sua vita (e, quindi, viene anche esclusa la natura fittizia del trust). Con riferimento al consiglio del Treuhänder, organo amministrativo del Trust Reg., va evidenziato che sotto il profilo della composizione soggettiva né il disponente né i figli beneficiari potevano farne parte, e che i poteri gestori attribuiti all’organo erano espressione della massima discrezionalità, non essendoci a favore dei beneficiari un diritto di ricevere distribuzioni da parte del trust e potendo il consiglio decidere l’entità e le modalità di pagamento delle prestazioni a loro favore.

Questa impostazione, valida sia per il disponente sia per i figli beneficiari, porta la Corte a qualificare il Trust Reg., nella terminologia del diritto fiduciario, come un trust discrezionale irrevocabile La mera titolarità di un interesse economico quali beneficiari non incide sulla separazione patrimoniale che si è verificata rispetto al disponente (poi defunto) al momento del conferimento dei beni nel fondo in trust, così che il trust opera secondo logiche autonome rispetto al diritto successorio, rendendo meno immediata l’applicazione delle regole tradizionali in materia di legittima.

Il punto non è la sola presenza di una designazione beneficiaria, ma la qualità giuridica della posizione attribuita: finché il beneficiario non dispone di un diritto azionabile a pretendere una determinata attribuzione, la sua posizione resta dipendente dall’esercizio di un potere altrui e non si traduce in un’immediata attribuzione patrimoniale. In questa prospettiva, la mera indicazione dei figli come possibili destinatari del patrimonio non basta, da sola, a ricondurre i beni al loro patrimonio, anche se si presume che il trustee utilizzerà i beni in conformità con l’intendimento del disponente.

In tale contesto, difetta una attribuzione patrimoniale attuale o comunque determinabile: non è possibile stabilire né se i beneficiari riceveranno utilità dal trust, né in quale misura. L’incertezza non attiene soltanto al momento dell’attribuzione, ma alla sua stessa esistenza giuridica.

Ne consegue che la mera designazione della qualità di beneficiario non integra una liberalità rilevante sul piano successorio. Anche ove i beneficiari siano determinati e costituiscano l’unica categoria dei destinatari finali del programma negoziale, permane una indeterminatezza strutturale incompatibile con la configurazione di un’attribuzione giuridicamente apprezzabile.

La titolarità di un interesse economico non incide quindi sulla separazione patrimoniale verificatasi rispetto al disponente al momento del conferimento dei beni nel Trust Reg., salvo che dall’atto o dalla gestione emerga un diritto beneficiario attuale o un potere del disponente tale da rendere solo apparente la segregazione.

§ 5. L’impostazione della giurisprudenza italiana

La Corte svizzera pone poi l’attenzione sul momento temporale in cui avviene il conferimento dei beni da parte del disponente nel fondo in trust: gli atti sono posti in essere durante la vita dal disponente stesso, e gli effetti sono posticipati al momento del suo decesso. Struttura che porta i giudici a consolidare l’orientamento già solcato dalla Corte di cassazione francese3 e dalla Corte di cassazione italiana che hanno qualificato la fattispecie in esame come un trust inter vivos con effetti post mortem, che realizza una liberalità indiretta.

Antecedente alla sentenza svizzera la pronuncia interna della nostra Corte di cassazione che, con l’ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5073, si colloca nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla qualificazione del trust nell’ordinamento interno come liberalità indiretta, ed è in rapporto a questa qualifica che valuta la tutela dei diritti dei legittimari.

Nel noto caso, la Corte fu chiamata a valutare la validità e la riconoscibilità di un trust istituito dal de cuius in vita, con effetti destinati a prodursi anche dopo la sua morte, nonché la sua eventuale idoneità a ledere i diritti di legittima della figlia. La ricorrente sosteneva che la struttura discrezionale del trust, rimettendo al trustee l’individuazione dei beneficiari e delle attribuzioni, determinasse una sostanziale elusione delle norme imperative in materia successoria, imponendo pertanto di dichiararne la nullità o di negarne il riconoscimento.

La Corte riconducendo il trust in esame alla categoria dei trust inter vivos, in quanto istituito dal disponente quando era ancora in vita, sebbene destinato a produrre effetti anche successivamente alla morte, specifica che l’evento morte non incide sulla causa dell’attribuzione, ma opera esclusivamente quale termine o condizione del programma negoziale.

Ancorandosi al precedente delle Sezioni Unite del 12 luglio 2019, n. 18831, il Supremo collegio afferma che il trust inter vivos con effetti post mortem integra una liberalità indiretta, rientrante nel novero delle liberalità non donative disciplinate dall’art. 809 cod. civ. La qualificazione si fonda sulla considerazione che il trasferimento dei beni al trustee comporta l’immediata fuoriuscita del patrimonio dal disponente, mentre l’attribuzione finale ai beneficiari avviene per effetto dell’attività del trustee e non direttamente per causa della morte del disponente.4

Da tale inquadramento discendono rilevanti conseguenze sul piano della tutela dei legittimari. In particolare, la Corte esclude che gli atti istitutivi del trust o i successivi atti di dotazione possano essere colpiti da nullità per il solo fatto di risultare potenzialmente lesivi della quota di riserva. Viene ribadito il principio secondo cui le liberalità soggette a riduzione non sono invalide, ma semplicemente inefficaci nei limiti necessari alla reintegrazione della legittima. La nullità, infatti, rappresenta una sanzione eccezionale nel sistema successorio, riservata a ipotesi tipiche e non estensibile ai casi di lesione della legittima, per i quali l’ordinamento appronta rimedi specifici e meno invasivi.

Conseguentemente, la tutela del legittimario che assuma di essere stato pregiudicato da un trust liberale, deve essere esercitata mediante l’azione di riduzione, la quale consente di ottenere la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive, senza incidere sulla validità dell’atto.5 Tale soluzione è ritenuta coerente con la struttura del sistema, in quanto permette di bilanciare l’autonomia negoziale del disponente con la protezione dei diritti dei riservatari, limitando l’intervento correttivo al solo ambito strettamente necessario.

La Corte respinge altresì la tesi, sostenuta da parte della dottrina e fatta propria dalla ricorrente, secondo cui le difficoltà operative connesse all’esercizio dell’azione di riduzione — specie nei trust discrezionali, ove i beneficiari non siano ancora individuati — giustificherebbero il ricorso alla nullità o al mancato riconoscimento del trust.6 Secondo il Collegio, tali difficoltà non incidono sulla validità dell’atto, ma attengono al piano applicativo dei rimedi, che devono essere risolte attraverso un’interpretazione sistematica che consenta comunque l’effettività della tutela. In questa prospettiva, viene affermata una soluzione flessibile in ordine alla legittimazione passiva nell’azione di riduzione: essa può essere esercitata nei confronti del trustee, qualora il trust sia ancora in fase di esecuzione, ovvero nei confronti dei beneficiari, qualora l’attribuzione sia già stata effettuata o sia comunque individuata.

In definitiva, la sentenza afferma il principio per cui il trust inter vivos con effetti post mortem, in quanto configurabile come liberalità non donativa, non è suscettibile di essere dichiarato nullo per la mera potenziale lesione dei diritti dei legittimari. La reazione dell’ordinamento è affidata esclusivamente agli strumenti tipici della successione necessaria, e segnatamente all’azione di riduzione, che opera sul piano dell’efficacia e non della validità degli atti dispositivi.7

§ 6. Le possibili caratteristiche del trust e delle posizioni beneficiarie

Alla luce delle considerazioni che precedono, emerge come il dato letterale del regolamento del trust, le caratteristiche dei soggetti coinvolti e l’architettura dei poteri attribuiti al disponente, al trustee, al guardiano e ai beneficiari assumano un ruolo decisivo nella qualificazione del trust e nell’applicazione delle regole del diritto successorio.

Il trust, anche discrezionale e con effetti post mortem, può costituire uno strumento idoneo a realizzare una liberalità indiretta. Il trasferimento dei beni al trustee determina, infatti, un depauperamento del disponente e un potenziale arricchimento dei beneficiari, mediato dall’attività gestoria del trustee, con possibile applicazione dell’art. 809 cod. civ. e inserimento dell’operazione nel sistema delle liberalità non donative.

Ne consegue che le norme a tutela dei legittimari possono trovare applicazione anche rispetto al trust, ogniqualvolta il programma negoziale sia idoneo a incidere sulle quote di riserva. La struttura del trust non consente, di per sé, di sottrarre le attribuzioni patrimoniali al controllo della disciplina della successione necessaria, che continua a operare quando si realizzi una effettiva lesione dei diritti dei legittimari che decidono di azionare la tutela loro riconosciuta dall’ordinamento.

L’indagine dell’interprete deve quindi concentrarsi sulla struttura sostanziale del trust, valorizzando due distinzioni fondamentali: quella tra trust revocabile e irrevocabile e quella tra trust con interessi fissi e trust discrezionale.

Nel trust revocabile, il potere di revoca ritenuto dal disponente è indice di una perdurante signoria sul programma negoziale.8 Tale potere, insieme ad eventuali ulteriori prerogative di controllo, può comprimere l’autonomia del trustee e la consistenza delle posizioni beneficiarie, evidenziando una continuità sostanziale tra patrimonio del disponente e patrimonio segregato.9

Diversa è la struttura del trust irrevocabile, nel quale l’atto istitutivo tende a stabilizzare l’assetto patrimoniale programmato e a separare il fondo in trust dal patrimonio personale del disponente. Tuttavia, anche in questo caso, la qualificazione non può fondarsi sul solo dato formale dell’irrevocabilità, ma richiede una verifica concreta dei poteri attribuiti al trustee e di quelli eventualmente riservati al disponente, al fine di accertare l’effettiva perdita di controllo da parte di quest’ultimo.

Analogo rilievo assume la distinzione tra trust con interessi fissi e trust discrezionale. Nei trust con interessi fissi, le spettanze dei beneficiari sono determinate nell’atto istitutivo e possono integrare posizioni patrimoniali attuali o giuridicamente individuabili, suscettibili di rilevare sul piano successorio. Tali posizioni possono tuttavia essere subordinate al verificarsi di una condizione futura: in tal caso, solo l’avveramento della condizione determina il consolidamento del diritto beneficiario.

Nei trust discrezionali, invece, i beneficiari non vantano alcun diritto diretto o indiretto sul fondo in trust. Prima dell’esercizio del potere discrezionale, essi sono titolari soltanto di una mera aspettativa, dipendente dalla scelta del trustee o di altro soggetto indicato nell’atto istitutivo.10 La posizione beneficiaria assume consistenza patrimoniale solo quando il potere discrezionale venga esercitato in favore del beneficiario.

Tale conclusione vale sia per i trust discrezionali exhaustive, nei quali il trustee è tenuto a distribuire l’intero fondo o l’intero reddito entro un certo termine, sia per quelli non-exhaustive, nei quali il trustee conserva la facoltà di accumulare o non distribuire.11 Nelle forme più accentuate di discrezionalità – talvolta ricondotte alla categoria dei massive discretionary trust – la distanza tra la mera designazione beneficiaria e l’effettiva attribuzione patrimoniale risulta ancora più marcata.

Un trust può, quindi, essere qualificato come discrezionale anche quando l’atto individui preventivamente una misura o un criterio di attribuzione, se permane in capo al trustee un potere discrezionale almeno sul se e sul quando procedere alla distribuzione, oppure sulla scelta del beneficiario all’interno della classe indicata. Ciò che rileva non è soltanto la determinatezza del quantum, ma l’esistenza o meno di un diritto attuale del beneficiario a pretendere l’attribuzione.

Da ciò deriva il limite strutturale all’applicazione delle norme a tutela dei legittimari nei trust discrezionali irrevocabili. L’assenza di un’attribuzione patrimoniale attuale rende difficile configurare una lesione immediata della legittima nei termini tradizionali. Ciò non esclude l’applicabilità della disciplina successoria necessaria, ma impone di individuare il momento in cui si realizza un effettivo trasferimento di ricchezza in favore di terzi.

In conclusione, l’analisi delle clausole attributive di poteri, delle eventuali riserve in capo al disponente e della configurazione delle posizioni beneficiarie costituisce il fulcro dell’indagine volta a stabilire se vi sia stata una lesione dei diritti dei legittimari, quando tale lesione si sia prodotta e nei confronti di quale soggetto debba essere eventualmente esercitata l’azione.

§ 7. Limiti all’applicazione delle norme a tutela dei legittimari

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, nei trust discrezionali irrevocabili, l’applicazione delle norme a tutela dei legittimari incontri limiti strutturali.

In particolare, l’assenza di un’attribuzione patrimoniale attuale rende difficile configurare una lesione della legittima nei termini tradizionali.

Due sono le macro fattispecie individuabili. La prima è quella in cui il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma delineato dal disponente, individuando i beneficiari ed effettuando a loro favore delle attribuzioni. Qui l’azione di riduzione dovrà essere diretta verso i beneficiari.

La seconda, sicuramente più problematica, è quella in cui il programma del trust è ancora in fase di attuazione da parte del trustee. In tal caso l’azione di riduzione andrà rivolta contro il trustee.12

Si aggiunga l’ipotesi in cui il beneficiario sia stato determinato, ma il regolamento prevede che potrà ricevere il fondo solo alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione: in tale caso l’azione di riduzione andrà sicuramente rivolta verso il beneficiario, ma sarà opportuno dirigerla anche verso il trustee al fine di rendergli opponibile l’esito del giudizio di riduzione.13

Altro punto fondamentale da cui non si può prescindere per l’effettiva applicabilità delle norme interne a tutela dei legittimari è l’analisi formale e documentale del trust come anche quella della gestione che nel tempo il trustee realizza rispetto al fondo in trust.

Potrebbe essere che il regolamento del trust, e quindi i poteri del trustee e la posizione dei beneficiari, non siano cristallizzati in un atto formale, oppure che il trustee effettui delle anticipazioni al beneficiario che non necessitino di atti soggetti a pubblicità. In tali circostanze sarà arduo per il legittimario pretermesso riuscire ad effettuare una ricostruzione delle attribuzioni effettuate e l’individuazione dei beneficiari delle stesse. Difficoltà che, come riportato dai giudici di cassazione, sono fisiologiche anche di altre situazioni.

Così, se la gestione del trustee è stata di tipo statica, nel senso che il bene conferito in trust dal disponente sia, all’apertura della successione, ancora presente nel fondo, sarà questo bene che verrà recuperato al patrimonio del de cuius, e sullo stesso potranno esse fatte valere le pretese del legittimario, assumendo come valore di riferimento quello che il bene ha al momento della morte, a prescindere da quello che aveva al momento della dotazione.

Qualora la gestione sia dinamica, così da poter incidere sui beni inclusi nel fondo in trust, sulla loro qualità e quantità, il legittimario potrà pretendere il valore patrimoniale dell’investimento operato dal disponente, ossia l’equivalente economico dell’attribuzione oggetto della liberalità indiretta attualizzato e valorizzato al momento di apertura della successione, senza tener conto di eventuali deterioramenti imputabili al trustee e con detrazioni di eventuali migliorie.14

Nelle ipotesi in cui il disponente mantenga la qualità di beneficiario durante la vita, la determinazione della lesione non può essere ancorata al valore originariamente conferito, ma deve essere riferita al valore residuo del patrimonio al momento dell’apertura della successione.

Quanto esposto non implica una totale inapplicabilità della disciplina, ma suggerisce la necessità di individuare il momento in cui si realizza un effettivo trasferimento di ricchezza in favore di terzi e la necessità di accedere a tutta la documentazione attinente alla gestione del fondo in trust.

§ 8. La designazione quale beneficiario e la collazione

Come seconda questione, il Tribunale federale è stato chiamato a stabilire se la designazione, da parte del de cuius, di due dei figli quali beneficiari del trust, integrasse un’attribuzione soggetta a collazione. In linea di principio, secondo il diritto successorio svizzero, gli eredi legittimi sono tenuti a conferire in collazione tutto ciò che il de cuius abbia loro attribuito in vita a titolo di anticipazione sulla quota ereditaria.

In primo luogo, il Tribunale federale ha richiamato per analogia la giurisprudenza in materia di assicurazione sulla vita, nella quale il diritto del beneficiario sorge indipendentemente dalla sua qualità di erede. In tale prospettiva, esso ha ritenuto che l’attribuzione della qualità di beneficiario di un trust, anche ove destinata a produrre effetti alla morte del disponente, non costituisca un’attribuzione rilevante ai fini del diritto successorio, bensì un negozio tra vivi. Si pone tuttavia la questione se essa possa essere qualificata come liberalità inter vivos soggetta all’obbligo di collazione.

Sul punto, il Tribunale cantonale superiore – in via subordinata – aveva fondato la propria decisione sul fatto che la posizione dei figli quali beneficiari fosse divenuta irrevocabile alla morte del disponente. Da ciò aveva tratto la conseguenza che i beni e i redditi del trust dovessero qualificarsi come una liberalità inter vivos in favore dei figli beneficiari, soggetta a collazione al momento dell’apertura della successione.

Il Tribunale federale si è discostato dalla decisione presa dai giudici dell’appello ed ha operato una distinzione tra diverse ipotesi per giungere ad una conclusione allineata a quanto rappresentato per i legittimari.

Qualora i beneficiari abbiano già ricevuto attribuzioni dal trust durante la vita del disponente, queste devono qualificarsi come liberalità inter vivos e sono, pertanto, soggette a collazione dopo la morte del disponente.

Qualora, invece, i beneficiari non abbiano ancora ricevuto alcuna attribuzione, occorre distinguere tra trust con interessi determinati e trust discrezionale: a) nel caso di trust con interessi determinati, i beneficiari sono titolari di un diritto giuridicamente azionabile a ricevere distribuzioni di reddito o capitale dal trust; conseguentemente, la loro posizione deve essere qualificata come attribuzione soggetta a collazione; b) nel caso, invece, in cui il trustee disponga di un potere discrezionale quanto all’individuazione dei beneficiari e alle modalità, all’ammontare e ai tempi delle attribuzioni, i beni del trust non possono essere direttamente imputati ai beneficiari.. La conclusione resta ferma, secondo il Tribunale federale, anche quando la classe dei beneficiari sia ristretta o coincida in concreto con due soli soggetti: ciò che impedisce l’imputazione immediata non è il numero dei beneficiari, ma l’assenza di un diritto attuale e determinato sul capitale o sul reddito. Diversamente, quando l’atto attribuisca ai beneficiari un diritto certo al capitale, lasciando al trustee soltanto margini esecutivi o temporali, la posizione tende ad avvicinarsi a quella propria degli interessi determinati e può giustificare un diverso trattamento successorio.

Nel caso di specie ricorreva quest’ultima ipotesi, ossia quella del trust discrezionale; pertanto, il Tribunale federale ha concluso che la mera designazione dei figli quali beneficiari non costituisce un trasferimento soggetto a collazione.

Ne deriva che, nei trust discrezionali, la posizione del beneficiario, in quanto priva di contenuto patrimoniale attuale, non è idonea a incidere direttamente sul calcolo della legittima né a integrare automaticamente un conferimento in collazione; mentre, nei trust con interessi determinati, la presenza di diritti attuali può giustificare un diverso inquadramento.

Il criterio discretivo non risiede quindi nell’individuazione dei beneficiari, bensì nella concreta realizzazione di un trasferimento di ricchezza.

§ 9. Conclusioni

Il trust discrezionale irrevocabile pone in evidenza i limiti delle categorie tradizionali del diritto successorio.

L’applicazione delle norme a tutela dei legittimari non può essere esclusa in via assoluta, ma può incontrare rilevanti difficoltà strutturali e di attuazione pratica.

In tale contesto, assume un ruolo decisivo la capacità di interpretare e applicare le regole esistenti in modo coerente con le caratteristiche del trust, evitando forzature concettuali e valorizzando la funzione concreta dell’operazione.

Note

  1. Tribunale federale, 16 dicembre 2024, n. 5A_89.
  2. Per una disamina approfondita dei fatti si veda A. Aglietti, Trust e diritto successorio: spunti dalla giurisprudenza svizzera, in questa Rivista, 2025, 441.
  3. Cfr. Cass. civ., 1re, 20 février 1996, in Repertoire du Notariat, 1997, 27.
  4. L. Arienti, La disciplina giuridica applicabile al trust successorio ed al trust testamentario, in questa Rivista, 2024, 1017.
  5. M. Cenini, Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari, in Giur. it., 2023, 1536 a 1542.
  6. R. Grimaldi, R. Pardolesi, Il trust discrezionale e i mille modi per ledere i diritti dei legittimari, in questa Rivista, 2023, 415.
  7. R. Sansoni, Tutela dei legittimari e trust: primo intervento della Cassazione, tra passi in avanti e aspetti ancora da chiarire, in Contratti, 2023, 673.
  8. Il Privy Council ha ritenuto che l’attribuzione del potere di revoca al disponente non possa essere ritenuto in alcun senso un potere qualificabile come fiduciario ed ha considerato il suddetto potere equivalente alla proprietà (“tantamount to ownership”): Tasarruf Mevduatti Sigorta Fonu v Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Limited [2011] UKPC 17 at para 62.
  9. In una visione complessiva del funzionamento del trust possono portare l’interprete ad asserire che il disponente non avesse in animo l’istituzione del trust: in tal senso M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine ed in Italia, 5ª ed., Milano, 2024, 105 s.
  10. Underhill & Hayton, Law of Trusts and Trustees, 20th ed. by P. Matthews, C. Mitchell, J. Harris e S. Agnew, Lexis Nexis, 2022, § 5.1(3), 5.5; Lewin on Trusts, 20th ed. by L. Tucker, N. Le Poidevin, J. Brightwell, London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2020, § 1-061 che enuncia la definizione di “discretionay interest” to describe the interests of the object of a discretionary trust.
  11. Nell’Exhaustive Discretionary Trust al trustee è imposto di distribuire il reddito del fondo in trust ai beneficiari e la discrezionalità è lasciata rispetto ai soggetti tra cui scegliere nella categoria dei beneficiari e rispetto a quanto attribuirgli. Nei Non-Exhaustive Discretionary Trust, invece, il trustee ha la totale discrezione anche rispetto ad accumulare o distribuire il reddito, unitamente alla discrezionalità circa il soggetto a cui fare la distribuzione una volta deciso di esercitare il potere. Underhill & Hayton, op. cit., § 5.1(5).
  12. Così anche Trib. Ravenna, 12 dicembre 2024, n. 1029.
  13. D. Muritano, C. Romano, Il trust discrezionale alla prova dell’azione di riduzione, in Notariato, 2023, 288 a 297.
  14. A. Busani, Il trust, 2ª ed., 2022, 219.

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