Il diritto di informazione dei beneficiari e ruolo del giudice

Saggio di commento alla sentenza del Tribunale di Napoli, 13 marzo 2012 pubblicato in Trusts & attività fiduciarie

Il giudice si districa tra il diritto di informazione dei beneficiari ed il contesto in cui questo diritto viene esercitato rivolgendo particolare attenzione alla giurisprudenza straniera.

Vincenzo, Antonio, Gaetano ed Anna sono fratelli e proprietari indivisi di alcuni beni immobili che, nel luglio del 2008, decidono di conferire in trust con lo scopo di liberarsi degli oneri e responsabilità inerenti la loro amministrazione, di mantenere l’unitarietà delle proprietà e di garantirne l’equa ripartizione tra i rispettivi discendenti(1). Sempre in qualità di disponenti partecipano all’istituzione del trust anche Assunta e Patrizia, rispettivamente coniugate con Vincenzo e Antonio, in riferimento a beni che hanno in proprietà comune con i loro mariti. Vincenzo ricopre anche l’ufficio di trustee e Antonio quello di guardiano. Nell’atto istitutivo è prevista la distinzione tra i beneficiari del reddito ed i beneficiari del fondo: i disponenti sono i beneficiari del reddito, e i rispettivi figli di ogni disponente o i loro discendenti sono i beneficiari del fondo. Il trust è regolato dalla legge di Jersey ed ha una durata massima di 60 anni. A due anni dall’istituzione del trust decede Gaetano ed iniziano a sorgere dissidi tra gli eredi di Gaetano e Vincenzo nella sua qualità di trustee: i dissidi sfociano nella controversia che ha come epilogo la pronuncia che qui si commenta(2). La moglie e i figli di Gaetano adiscono il Presidente del Tribunale di Napoli per ottenere la sostituzione giudiziale del trustee e la contestuale nomina del successore nell’ufficio(3). A fondamento della loro domanda è il mancato riscontro del trustee a loro numerose richieste di informazioni aventi ad oggetto l’impiego del reddito del fondo in trust, l’eventuale suo accantonamento, gli investimenti finanziari posti in essere, la composizione del fondo, l’utilizzo di beni da parte dei beneficiari, l’esibizione di bilanci del trust, il conseguimento di eventuali utili, l’istituzione del libro degli eventi. L’azione è fondata sulla disposizione dell’atto isti-tutivo che, disciplinando la successione nell’ufficio di trustee, prevede che: “Un Trustee può essere revocato per giusta causa in ogni tempo con efficacia dal momento nel quale egli ha avuto conoscenza della revoca:

  1. da cinque Disponenti, in loro mancanza e qualora ricorrano gravi motivi;
  2. da almeno sei dei Beneficiari Finali che vantino diritti definitivamente acquisiti (“vested”) e non in vigenza di condizioni sospensive;
  3. dal Presidente del Tribunale di Napoli, su istanza di qualsiasi beneficiario che vanta diritti definitivamente acquisiti”.

Per i ricorrenti il mancato riscontro da parte del trustee alle loro richieste integra la fattispecie della giusta causa che legittima, ai sensi dell’atto istitutivo, la richiesta di revoca. Ritengono il comportamento del trustee talmente grave da ledere il legame fiduciario fino a quel momento sussistente. In punto di diritto i ricorrenti ritengono che in virtù del rapporto fiduciario che lega il trustee ai beneficiari non sia necessario per la sua revoca l’esistenza né di una giusta causa, né di particolari moti-vazioni, e che il procedimento di revoca giudiziale è generalmente instaurato a causa dell’insoddisfacente operato o per inadempimento, per incapacità o inidoneità o per qualunque altro motivo costituente inadempimento allo svolgimento delle sue funzioni di trustee nel rispetto della legge regolatrice. Si costituisce in giudizio il trustee unitamente agli altri disponenti, eccependo in punto di fatto di aver risposto alle richieste degli eredi, sebbene la risposta avesse contenuto negativo(4). Ritiene il trustee che gli eredi del disponente deceduto non abbiano alcuna legittimazione ad interferire nelle vicende del trust, non essendo titolari di alcun diritto definitivo ma semplicemente di una mera aspettativa, e che sola­mente al termine di durata del trust la loro posizione diverrà definitiva perché in quel momento il fondo apparterrà loro in qualità di beneficiari finali. Questa posizione di mera aspettativa è fondata per il trustee su quella disposizione dell’atto istitutivo inerente alla riservatezza secondo la quale non sono dovute infor­mazioni pertinenti al trust fino a quando gli eredi non vanteranno diritti definitivamente acquisiti(5).

Note:
(1) Si vedano le premesse dell’atto istitutivo infra, pag. 624. (2) Trib. Napoli, 13 marzo 2012, infra, pag. 502. (3) Il ricorso è assegnato alla sezione di volontaria giurisdizione e chiamato dinanzi al suo Presidente. Per il testo del ricorso si veda infra, pag. 630. (4) Per il testo della comparsa di costituzione si veda infra, pag. 631. Il trustee riporta nella comparsa la sua risposta agli istanti, risposta in cui specificava che gli agenti erano meri “beneficiari finali dei beni segregati nel trust, di guisa che allo sciogliersi di questo sarà loro devoluta la porzione di beni loro spettante in quanto eredi del defunto disponente di Gaetano R.” (5) Si veda l’art. 6.1 “Riservatezza”, lettera C dell’atto istitutivo pubblicato infra, pag. 630.

Il Presidente, investito della questione, ritenendo dubbia la qualità in cui gli istanti chiedevano la revoca del trustee ha ritenuto necessario che essi qualificassero preliminarmente la veste giuridica in cui pro¬ponevano il ricorso(6). Nelle more del procedimento questi hanno dichiarato di agire iure hereditario. Accertata la qualità in cui gli attori agivano, nonostante ritenesse “dubbia” la loro legittimazione, il giudice esamina il comportamento del trustee per verificare la sussistenza di un comportamento del tru¬stee ai fini della sua eventuale revoca. Più che una pronuncia in merito alla sussistenza nel caso concreto di una giusta causa legittimante la revoca giudiziale del trustee si ha l’analisi, anche tramite la giurisprudenza straniera, della posizione dei beneficiari rispetto al diritto di informazione di cui sono titolari. Sono le clausole dell’atto istitutivo il primo parametro cui il giudice si rifà per valutare la legittimità o meno del rifiuto del trustee. In particolare, si sofferma su quella disposizione di carattere generale che enuncia la pienezza della posizione dominicale del trustee rispetto ai beni in trust, e specifica che, in mancanza di limitazioni espresse nell’atto stesso, il trustee può compiere in via di principio tutti gli atti che potrebbe compiere l’ordinario proprietario(7). Nota inoltre il Presidente come l’atto istitutivo espressamente preveda che l’esercizio dei poteri attribuiti al trustee sia rimessa alla sua più ampia e insindacabile discrezionalità, che ovviamente si riverbera sulle scelte gestionali e sulla comunicazione delle stesse ai beneficiari. Il Presidente rivolge particolare attenzione anche alla clausola alla riservatezza(8). L’atto istitutivo in proposito dispone che tutti i documenti e le informazioni relative al trust siano riservate e impone al trustee l’obbligo di riservatezza impedendogli di comunicare ad alcuno informazioni riguardanti il trust, a meno che lo consenta una disposizione del trust stesso, vi sia un ordine di giustizia vincolante oppure il trustee, in ipotesi predeterminate, lo ritenga necessario o ritenga che sia nell’interesse di un beneficiario o del fondo in trust. Aggiunge il giudicante, allineandosi all’eccezione del convenuto, che la medesima clausola espressamente prevede che i beneficiari finali che non vantano diritti definitivamente acquisiti non hanno alcun diritto di informazione. La chiarezza e la precisione di queste disposizioni dell’atto istitutivo fanno concludere il giudice per la legittimità della condotta del trustee e conseguentemente per il rigetto dell’istanza di revoca. Lo spunto di questa conclusione è la giurisprudenza straniera in merito al diritto di informazione dei beneficiari, cui il giudice rivolge una particolare attenzione.

Note:
(6) La questione pregiudiziale in questi termini è stata sollevata dal tru¬stee nella sua comparsa ritenendo “il difetto di legittimazione ad interferire nelle vicende del trust da parte degli eredi di un disponente deceduto, in quanto in favore di costoro non si è consolidato ancora alcun diritto definitivo, sussistendo al più una mera aspettativa”. (7) Si veda l’art. 2.1. “Posizione e Poteri del Trustee rispetto ai Beni in trust” dell’atto istitutivo pubblicato infra, pag. 626. (8) Si veda l’art. 6.1 “Riservatezza”, lettera C dell’atto istitutivo pubblicato infra, pag. 630.

Il diritto all’informazione dei beneficiari era ancorato, inizialmente, alla nozione di “trust documents”(9). La posizione più classica della giurisprudenza riteneva i “trust documents” inerenti il fondo in trust e spettanti, dopo averli ricondotti nell’ambito del diritto di proprietà, ai beneficiari titolari di una posizione quesita quali proprietari del fondo in trust(10). A questa posizione si è affiancata nel tempo la necessità di preservare il procedimento di formazione della volontà dei trustee in relazione all’esercizio della propria discrezione, e dalla segretezza delle decisioni assunte nell’esercizio dell’ufficio(11). I più recenti sviluppi giurisprudenziali hanno portato ad inquadrare il diritto di informazione dei beneficiari nell’ambito del rapporto fiduciario che lega il trustee ai beneficiari, non potendosi più affermare che i beneficiari, anche se titolari di una posizione quesita, abbiano incondizionatamente diritto di accedere alla documentazione del trust(12). Ritiene il giudice di allinearsi a questa giurispru¬denza che tutela e protegge il procedimento di formazione della volontà del trustee in relazione all’esercizio dei suoi poteri discrezionali, senza che debba esser data alcuna spiegazione ai beneficiari in merito alle decisioni prese. Così che il carattere confidenziale dei documenti, la discrezionalità intrinseca all’ufficio di trustee unitamente all’interesse dei beneficiari considerati nel loro insieme consentono al trustee di declinare le richieste di esibizione avanzate dai ricorrenti. Una sentenza australiana è citata dal giudice per dichiarare che non sussiste un obbligo incondizionato di esibizione dei documenti del trust a carico del trustee: Rouse v IOOF Australia Trustees Ltd. In questa decisione la Suprema Corte dell’Australia del Sud rifiutava l’esibizione richiesta da un numero ridotto di beneficiari di ispezionare documenti ritenendo il loro interesse confliggente con quello preminente di una classe maggiore di beneficiari(13). Benché non esplicitamente detto, il giudice da prevalenza alla tutela dell’interesse familiare ed ereditario rispetto al diritto di informazione degli istanti. Egli ritiene che il rifiuto del trustee non possa essere qualificato illegittimo o dettato da abuso di potere, ritenendo così non meritevole di accoglimento l’istanza di revoca, nonostante dalla motivazione della sentenza non emergano quali pregiudizi potrebbero subire gli altri beneficiari ove vi fosse l’esibizione dei documenti a favore degli eredi.

Note:
(9) Per la nozione di “trust documents” si veda M. Lupoi, Istituzioni del di¬ritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, 2a ed., Padova, 2011, 117. In giurisprudenza si veda Re Londonderry’s Settlement [1965] Ch 918, in questa Rivista, 2006, 443. Secondo la nozione di Salmon, L.JJ, sono “trust documents” quei documenti che 1) sono nel possesso del trustee in quanto trustee; 2) contengono informazioni sul trust che i beneficiari hanno diritto di ottenere: 3) i beneficiari hanno un interesse proprietario sui documenti e hanno, pertanto, il diritto di vederli. (10) Il principio è enunciato in O’Rourke v Derbishire, [1920] AC 581, p. 626: “The beneficiary is entitled to see all the trust documents because they are trust documents and because he is a beneficiary. They are in this sense his own. Action or no action, he is entitled to access to them”. (11) Re Londonderry’s Settlement [1965] Ch 918, in questa Rivista, 2006, 443. (12) Schmidt v Rosewood (2002-03), in questa Rivista, 2003, 586 (Isle of Man, Privy Council). (13) Il precedente è Rouse v IOOF Australia Trustees Ltd, (1999), 2 ITLER 289. La controversia coinvolgeva il trustee di un trust connesso ad uno schema di investimento collettivo in cui gli investitori erano i beneficiari. Per una breve disamina del caso si veda E. Berti Riboli, Diritto all’informazione dei beneficiari, in questa Rivista, 2004, 197.

La motivazione addotta per il rigetto dell’istanza non si esaurisce con l’affermazione da parte del Presidente della mancanza di un diritto di accesso incondizionato ai documenti del trust per i beneficiari. Egli prospetta anche quale sarebbe stato l’iter che gli istanti avrebbero dovuto seguire per “ottenere una decisione loro favorevole sulla sussistenza di un loro diritto ad ottenere le informazioni”. Considerando l’eventuale diniego del trustee non “assoluto o incontrastabile”, e pertanto impugnabile da chi ne abbia interesse avanti le autorità giudiziarie competenti, ritiene il giudice che gli istanti avrebbero potuto (o forse dovuto?) instaurare preventivamente un procedimento, nella specie o un’azione cautelare o di merito, per ottenere una decisione che accertasse la sussistenza del loro diritto di ottenere le informazioni richieste. Solamente ove fossero stati ritenuti soggetti portatori di un interesse avrebbero potuto invocare un inadempimento del trustee nei loro confronti e conseguentemente chiederne la revoca per giusta causa. Il precedente richiamato dal giudice a supporto di questa sua conclusione è Schmidt v Rosewood (2002- 03)(14). Sembrerebbe però che il precedente sia richiamato non solo per esplicitare il preminente ruolo del giudice nell’ambito del diritto di informazione dei beneficiari, ma anche per porre l’accento sulla necessità che preliminarmente venga accertato che chi agisce in giudizio abbia la qualifica di soggetto interessato e cioè sia beneficiario. Mediante il riferimento a Schmidt v Rosewood, il Presidente del Tribunale di Napoli da rilievo alla discrezionalità del giudice nel consentire o meno l’accesso ai documenti del trust senza predeterminare categorie di documenti divulgabili o meno, e pertanto alla possibilità che esso entri nell’amministrazione del trust, ma conclude ritenendo mancanti i presupposti e le condizioni della proposta istanza di revoca, in virtù della posizione di mera aspettativa di cui ritiene titolari gli eredi ricorrenti. Non considera però come la decisione del Privy Council abbia ritenuto sussistente il diritto di chiedere l’intervento del giudice indipendente dalla sussistenza di una posizione beneficiaria quesita, poiché anche il beneficiario con una posizione instabile o il destinatario di un mero potere di nomina o di un qualsiasi potere discrezionale, che paradossalmente il trustee potrebbe anche non esercitare mai, è protetto dalla possibilità di adire l’autorità giudiziaria, benché soggetto alla sua discrezionalità(15).

Note:
(15) In tal senso si veda B. Franceschini, Il punto della giurisprudenza inglese sul dovere del trustee di rivelare informazioni confidenziali ai beneficiari, in questa Rivista, 2009, 402. Si noti come è diversa la posizione dello Uniform Trust Code statunitense, che individua precisamente, alla section 381, le categorie di beneficiari che hanno il diritto di ottenere informazioni e pone obblighi di informazione a carico del trustee. Così anche si veda la legge di San Marino n. 42 del 1 marzo 2010, che all’art. 49, rubricato “Diritti dei beneficiari” al n. 1 prevede che “se l’atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun beneficiario con diritti determinati ha diritto di prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia”.

Related Posts