È da sempre che negli ordinamenti giuridici sussistono i fenomeni gestori. Uno di questi è il trust.

Che cos'è il Trust

Il TRUST è un negozio con cui una persona detta un programma e ne affida la realizzazione ad un’altra per le più svariate ragioni, programma che può essere previsto sia realizzato anche in un tempo futuro e per un periodo che superi la sua esistenza in vita.   Il trust nasce per mezzo di un atto detto “atto istitutivo” attraverso il quale Tizio può o enunciare il compito e attribuirne lo svolgimento a Caio, oppure stabilire lo scopo che Caio deve perseguire. Nel gergo del diritto dei trust Tizio è detto “disponente”; Caio, invece, è detto “trustee”. Quando il compito che il disponente attribuisce al trustee è a favore di uno o più specifici soggetti (anche persone giuridiche) si hanno i “beneficiari” del trust, ed il trust è detto “trust per beneficiari”; quando, invece, l’attività che il trustee svolge non va a vantaggio di alcuno specifico soggetto, ma è volta al perseguimento del vantaggio di una generalità di soggetti o si esaurisce in se stessa, si ha un “trust per uno scopo”. Il disponente deve fornire al trustee i mezzi per l’attuazione del compito o per il perseguimento dello scopo, intendendosi per mezzi i beni e i diritti che il trustee utilizzerà per adempiere il suo compito. Questo insieme di beni è detto “fondo in trust”. Quindi il disponente si spoglierà dei suoi beni e diritti per attribuirli al trustee che ne risulterà il formale proprietario, ma che non li potrà utilizzare a suo piacimento. I beni di cui il trustee diventa proprietario sono, infatti, destinati al vantaggio dei beneficiari o al perseguimento dello scopo. Ciò che caratterizza il fondo in trust è la sua autonomia e indipendenza tanto dal patrimonio del disponente quanto da quello del trustee; esso inoltre non si confonde con il patrimonio personale del trustee, che è obbligato a rendere palese l’esistenza del trust sui beni affidatigli. Vi è poi una figura eventuale che a volte può essere opportuno prevedere: è il c.d. guardiano, soggetto preposto al controllo dell’operato del trustee che, a seconda del ruolo che il disponente gli vuole attribuire, può avere anche una posizione rilevante in merito alla gestione del trust.

In Italia non c’è una legge che disciplina il trust.

Il Fondamento Giuridico

Esso è entrato a far parte del nostro diritto grazie ad una convenzione internazionale: la Convenzione de L’Aja del 10 luglio 1985 che l’Italia ha reso esecutiva con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 10 gennaio 1992.  Sono, quindi, 25 anni che il trust vive legittimamente nel nostro paese. Con la Convenzione un cittadino di uno stato ratificante che non abbia una disciplina propria sui trust, come è per l’Italia, può istituire un trust nel proprio stato individuando una legge straniera che lo disciplini. Quindi un cittadino italiano può istituire in Italia un trust che sarà regolato da una legge straniera. L’iniziale diffidenza verso l’istituto è stata oramai superata: il trust vive perfettamente nel nostro ordinamento giuridico e la sua versatilità lo rende adatto a tutelare le situazioni più disparate. Il limite è quello della liceità dello scopo che con il trust si vuole perseguire. Il primo riconoscimento legislativo lo ha avuto con la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006). La norma tributaria lo include infatti nei soggetti fiscalmente obbligati verso lo stato. Recentemente poi il nostro Parlamento ha emanato la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 in cui ha dettato delle norme “in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Questa legge ha ritenuto il trust, stabilendone anche un contenuto obbligatorio, uno strumenti idoneo a tutelare le situazioni di disagio in cui i soggetti gravemente disabili e le loro famiglie si trovano pensando al futuro. È importante anche il dato giurisprudenziale: le sentenze della Corte di Cassazione sono oltre 80 e quasi 700 i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie in materia, decisioni queste che oramai non mettono più in dubbio la legittimità del trust. Così che oggi l’utilizzo del trust non richiede più alcuna specifica giustificazione perché la prassi ha reso evidente le diverse e meritevoli funzioni che un trust può realizzare: esso è equiparato, e può essere utilizzato, per la tutela di interessi meritevoli come qualsiasi altro strumento che il diritto italiano fornisce.

Le diverse applicazioni del Trust

I campi di applicazione

I campi di applicazione del trust sono molteplici.